header logo

Sono da poco state rese note le motivazioni della Sentenza della Corte d'Appello Federale sul caso plusvalenze che ha portato alla penalizzazione della Juventus di 15 punti in classifica.

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO SEZIONI UNITE composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello – Presidente Salvatore Lombardo – Componente Mauro Mazzoni – Componente Claudio Teodori – Componente Vincenzo Barbieri – Componente Domenico Luca Scordino – Componente (Relatore) Alberto Falini – Componente (Relatore) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 0077/CFA/2022-2023 proposto dalla Procura federale in data 22.12.2022, ai sensi dell’art. 63 C.G.S., per la revocazione parziale della decisione della Corte federale di Appello, Sezioni Unite, n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022. Visto il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatori nell’udienza del 20 gennaio 2023, tenutasi anche in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e il Cons. Alberto Falini; udito il Cons. Giuseppe Chine? per la Procura federale; uditi altresi? per le parti resistenti i seguenti rappresentanti: gli avv.ti prof. Maurizio Bellacosa, Nicola Apa e Davide Sangiorgio, unitamente al prof. Lorenzo Pozza (consulente tecnico) per la FC Juventus S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti); l’avv. Marco Antonio Del Ben, unitamente al dott. Marco Bigliardi (consulente tecnico) per il Parma Calcio 1913 S.r.l.; l’avv. Vittorio Rigo per la U.C. Sampdoria S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti) e per l’Empoli F.C. S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti); l’avv. Mattia Grassani per il Pisa Sporting Club S.r.l. (e relativi amministratori e/o dirigenti), per il Genoa CFC S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti) e altresi? per gli ex amministratori e dirigenti del Parma Calcio 1913 S.r.l.; l’avv. Flavia Tortorella per il Delfino Pescara 1936 S.p.A. (e relativi amministratori e/o dirigenti); gli avv.ti Christian Peretti e Alex Casella per la FC Provercelli 1892 S.r.l.; nonche? infine l’avv. Eduardo Chiacchio per il Novara Calcio S.p.A. (quest’ultimo costituitosi in udienza). Presenti, inoltre, personalmente in udienza, Gianluca Ferrero, Federico Cherubini, Cesare Gabasio (FC Juventus S.p.A.), Massimo Ienca (Sampdoria S.p.A.), Rebecca Corsi (Empoli F.C.), Diodato Abagnara (Genoa CFC), Giovanni Corrado e Giuseppe Corrado (Pisa Sporting Club). RITENUTO IN FATTO Con atto di deferimento prot. 7506/233pf21-22/GC/GR/blp del giorno 1.4.2022, la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare i soggetti e le societa? che seguono: 1. Il Sig. Fabio Paratici, Chief Football Officer della societa? FC Juventus Spa nelle stagioni sportive dalla 2018/2019 alla 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Societa?, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Elia Petrelli al prezzo di € 8.000.000; in data 28 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO gennaio 2021 trasferimento di Manolo Portanova al prezzo di € 10.000.000; in data 28 gennaio 2021 trasferimento di Nicolo? Rovella al prezzo di € 18.000.000; in data 11 gennaio 2021 trasferimento di Kevin Monzialo al prezzo di € 2.500.000; in data 21 gennaio 2021 trasferimento di Christopher Lungoyi al prezzo di € 2.500.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Franco Daryl Tongya Heubang al prezzo di € 8.000.000; in data 27 gennaio 2021 trasferimento di Marley Ake’ al prezzo di € 8.000.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Giulio Parodi al prezzo di € 1.320.000; in data 15 gennaio 2021 trasferimento di Davide De Marino al prezzo di € 1.500.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Mamadou Kaly Sene al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Albian Hajdari al prezzo di € 4.380.000; in data 14 luglio 2020 trasferimento di Felix Victor Anlong Nzouango Bikien al prezzo di € 1.900.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Eric Lanini al prezzo di € 2.385.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Alessandro Minelli al prezzo di € 2.910.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Edoardo Masciangelo al prezzo di € 2.336.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Luigi Brunori al prezzo di € 2.850.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Leonardo Loria al prezzo di € 2.500.000; in data 28 giugno 2020 (accordo preliminare) trasferimento di Stefano Gori al prezzo di € 3.200.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Emil Audero al prezzo di € 20.000.000; in data 29 gennaio 2019 trasferimento di Daouda Peeters al prezzo di € 4.000.000; in data 31 luglio 2019 trasferimento di Erasmo Mule? al prezzo di € 3.500.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Nicolo? Francofonte al prezzo di € 1.700.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Erik Gerbi al prezzo di € 1.300.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Matteo Stoppa al prezzo di € 1.000.000; in data 29 gennaio 2020 trasferimento di Giacomo Vrioni al prezzo di € 4.000.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Andrea Adamoli al prezzo di € 500.000; in data 13 luglio 2019 trasferimento di Leonardo Mancuso al prezzo di € 4.500.000; in data 30 giugno 2019 trasferimento di Marco Olivieri al prezzo di € 2.400.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Matheus Pereira Da Silva al prezzo di € 8.000.000; in data 24 gennaio 2020 trasferimento di Alejandro Jose? Marques Mendez al prezzo di € 8.200.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Pablo Moreno Taboada al prezzo di € 10.000.000; in data 30 giugno 2020 trasferimento di Felix Alexandre Andrade Sanches Correia al prezzo di € 10.508.800; indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Societa?; 2. Il Sig. Federico Cherubini, Head of Football Teams & T.A. della societa? FC Juventus Spa nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, dotato di poteri di rappresentanza della Societa?, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale, per aver sottoscritto le seguenti variazioni di tesseramento ed i relativi accordi di cessione: in data 11 settembre 2020 trasferimento di Tommaso Barbieri al prezzo di € 1.400.000; in data 31 gennaio 2020 trasferimento di Rafael Alexandre Bandeira Da Fonseca al prezzo di € 1.500.000; in data 11 settembre 2020 trasferimento di Francesco Lamanna al prezzo di € 900.000 indicando in tutti un corrispettivo superiore al reale, in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte ai Consiglieri di Amministrazione della Societa?; 3. Il Sig. Andrea Agnelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per aver redatto, sottoscritto ed approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; 4. Il Sig. Pavel Nedved, Consigliere di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarita? amministrative della gravita? descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 5. Il Sig. Enrico Vellano, Consigliere di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018 la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarita? amministrative della gravita? descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 6. Il Sig. Paolo Garimberti, Consigliere di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarita? amministrative della gravita? descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 7. La Sig.ra Assia Grazioli-Venier, Consigliere di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarita? amministrative della gravita? descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 8. Il Sig. Maurizio Arrivabene, Consigliere di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarita? amministrative della gravita? descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi; 9. La Sig.ra Caitlin Mary Hughes, Consigliere di Amministrazione della societa? FC Juventus Spa dal 25 ottobre 2018, per la violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonche? dei doveri di lealta?, correttezza e probita? di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 31 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello statuto federale per: a) aver approvato, in concorso con gli altri amministratori, le situazioni trimestrali al 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021, le situazioni semestrali al 31.12.2019 e 31.12.2020 ed i Bilanci al 30.06.2019 e 30.06.2020 della societa? ove sono contabilizzate plusvalenze fittizie per complessivi € 60.376.449 e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i Bilanci delle societa? di capitali per complessivi € 59.398.800, condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio, di ciascun trimestre e di ciascun semestre; b) non aver posto in essere, in adempimento dell’obbligo di agire informato ed esprimere dissenso rispetto ad irregolarita? amministrative della gravita? descritta al punto a), condotte idonee a rilevare l’alterazione dei conti sociali e apportare le dovute correzioni agli stessi. Ed un simile intervento normativo resta urgentissimo ancora oggi. Ma avere affermato un tale principio non legalizzava qualunque comportamento. Sotto tale profilo, la decisione revocata non ha nulla a che vedere con una preordinata intenzione di non utilizzare alcun metodo se non quello di una ricerca artificiale di plusvalenze come obiettivo e non come effetto delle operazioni condotte. In conclusione, il nuovo quadro fattuale prodotto dalla Procura federale integra i presupposti ed e? decisivo ai fini di cui all’art. 63, comma 1, lett. d) e impone la declaratoria della revocazione della decisione della Corte federale d’appello n. 0089/CFA/2021-2022. Tenuto peraltro conto del dettato della norma e dell’assenza di capi distinguibili della decisione n. 0089/CFA/2021-2022, si ritiene conseguenziale una revoca integrale della decisione stessa, indipendentemente dalla possibilita? che per alcuni dei deferiti debba poi procedersi ad un nuovo esito di proscioglimento. A tale proposito, e? utile richiamare l’orientamento della stessa Corte di Cassazione, a mente della quale “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza [revocata], sicche? il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. e? nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito e? del tutto autonoma e non puo? certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01 e 8326/04)” (Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, n.12721, dettata in materia di errore revocatorio ma applicabile all’art. 63, comma 1, lett. d) CGS). Peraltro, e? pacifico che il giudice possa emettere una nuova decisione che in parte si sovrapponga a quella revocata, ancorche? come nuova decisione e non come conferma della precedente statuizione ormai elisa dal mondo giuridico. Infondata e? anche l’eccezione svolta dalla difesa della FC Juventus S.p.A. a proposito della inammissibilita? per tardivita? del ricorso in revocazione della Procura federale. Anzitutto, la FC Juventus S.p.A. ha segnalato come anomala la circostanza che la comunicazione di trasmissione della documentazione della Procura della Repubblica di Torino fosse avvenuta solo in data 24.11.2022. Una simile trasmissione e? pero? documentata e risulta da apposito timbro seguito dalla sottoscrizione di tre magistrati della Procura della Repubblica di Torino. I dubbi della FC Juventus S.p.A., in argomento, appaiono oggettivamente fuor di luogo. La documentazione ritenuta rilevante dalla Procura federale e? stata ricevuta in data 24.11.2022 e il ricorso per revocazione proposto in data 22.12.2022 e? certamente tempestivo, essendo stato notificato il ventottesimo giorno sui trenta disponibili (art. 63, comma 1, CGS). Anche il secondo profilo dell’eccezione non e? condivisibile. Sostiene la difesa della FC Juventus S.p.A. che la Procura federale aveva avuto notizia degli eventi poi dedotti a base della revocazione ben prima della data del 22.11.2022. Pertanto, la revocazione doveva dirsi gia? esaurita al momento della relativa proposizione. Ora, in disparte la giurisprudenza di questa Corte a proposito della irrilevanza di notizie di stampa ai fini della decorrenza del termine di revocazione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010; Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 31/2013-2014), resta assorbente la circostanza che nel caso qui in discussione e? il nuovo quadro fattuale ad essere cruciale per la percezione di una nuova decisione da assumere e, prima ancora, per la maturazione della percezione della esigenza processualistica di presentare fondatamente un ricorso per revocazione. In altri termini, non si discute in questo caso di un singolo documento specifico la cui esistenza fosse divenuta nota. Si discute, invece, di un complesso di plurimi documenti e intercettazioni (le circa 14mila pagine trasmesse dalla Procura della Repubblica e citate dalla Procura federale) la cui effettiva ricezione era inevitabile presupposto del trascorrere di un qualunque termine decadenziale. Il tutto, dovendosi sottolineare (ed e? fatto incontestato) che l’indagine penale, i cui esiti documentali sono poi stati trasferiti alla Procura federale, si e? chiusa dopo la decisione qui oggetto di revocazione. Il ricorso per revocazione, pertanto, e? certamente tempestivo. Da rigettare e? anche l’obiezione formulata a proposito della non utilizzabilita? delle intercettazioni. L’eccezione e? stata variamente proposta dai deferiti nell’ottica di ritenere che l’art. 270 c.p.p. impedisca di fondare su di esse la contestazione disciplinare qui esercitata. E? stato poi sollevato un dubbio di parzialita? del relativo riversamento in trascrizioni, dolendosi quindi i deferiti di una non corretta acquisizione e rappresentazione delle registrazioni audio. La giurisprudenza di questa Corte e? pero? granitica in senso opposto. Le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacita? rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilita? di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 32/2011-2012; e nello stesso senso: Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 46/2015-2016; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 102/2016- 2017). Del resto, un identico orientamento e? perfettamente coerente con plurime decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861). Esula poi dai poteri del giudice sportivo ogni valutazione sulla legittimita? dell’operato dell’autorita? giudiziaria in ordine all’acquisizione stessa delle intercettazioni. E cio? e? vero, vuoi in riferimento al potere speso, vuoi in riferimento al dibattito odierno sulla opportunita? di aumentare o ridurre l’ambito assoggettabile ad un tale mezzo di prova. Ai fini del processo sportivo, rileva esclusivamente la provenienza istituzionale del materiale ricevuto. E da tale provenienza discende la presunzione di legittimita?, autenticita? e genuinita? degli atti (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d’appello n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). Le obiezioni proposte nei confronti della documentazione proposta all’esame di questa Corte federale, dunque, non hanno pregio. Le intercettazioni sono per certo utilizzabili (peraltro non costituendo neppure l’unico elemento decisivo ai fini della formazione del nuovo quadro fattuale di riferimento, giacche? da affiancare alle acquisizioni documentali), mentre il divieto di un utilizzo a fini penali per reati diversi da quelli che hanno dato luogo alle intercettazioni stesse (argomento ex art. 270 c.p.p.) non trova alcuna applicazione al procedimento disciplinare (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 48/2011-2012; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 10/2016-2017; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). Semmai e? doveroso sottolineare che, nel caso specifico, le intercettazioni esaminate da questa Corte federale consentono di raggiungere una organica rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio (in argomento Corte federale d’appello, SS.UU., n. 122/2018-2019; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 55/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 95/2019-2020). Meglio ancora, non vi e? modo di non considerare la rilevanza delle “dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate” (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 1/2020-2021). Ritenuto dunque meritevole di accoglimento il giudizio rescindente, e dichiarata la revocazione della decisione n. 0089/CFA/2021- 2022, puo? essere esaminato il merito rescissorio dell’impugnazione svolta dalla Procura federale. Priorita? logico-giuridica va anzitutto data all’esame dei reclami incidentali concernenti la mancata acquisizione della nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 della Procura federale, richiamata dalla relazione Co.Vi.So.C. del 19 ottobre 2021 (atto costituente, secondo la Procura federale, la prima notizia qualificata dalla quale attivare l’indagine). L’obiezione per cui la nota 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021 della Procura federale potesse costituire un primo atto di indagine non puo?, pero?, avere seguito ne? in ogni caso puo? dirsi rilevante (e cio? indipendentemente dal possibile assorbimento dei ricorsi incidentali proposti da UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936). In via preliminare e generale, occorre considerare che, in tale particolare forma di revocazione, la sopravvenienza di “fatti nuovi” agisce anche nel senso di rendere non piu? rilevante la questione dell’asserita tardivita? dell’azione della Procura federale in quanto la sopravvenienza della documentazione della Procura della Repubblica e? idonea a introdurre nel procedimento degli elementi che – ex necesse – non possono che immutare il quadro procedimentale, al fine di rimuovere dall’ordinamento sportivo decisioni che, appaiano, nella sostanza, distorsive del senso di giustizia (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 203/2009-2010). D’altro canto, premesso che la trasmissione di indicazioni interpretative non puo? costituire nel processo sportivo una forma effettiva di atto di indagine, potendo al piu? appartenere al novero degli atti pre-procedimentali che questa Corte federale (proprio per l’informalita? del processo sportivo) ha costantemente consentito e anzi sollecitato, onde evitare di giungere a immediate iscrizioni senza una previa verifica della traducibilita? di una “possibile notizia” in una “effettiva notizia” di illecito (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 18/2020-2021), premesso questo, appare decisivo riferirsi al dato testuale della nota Co.Vi.So.C. a mente della quale tale ente, che si ricorda ha specifici poteri autonomi di controllo assegnati espressamente dall’ordinamento federale (art. 80 Noif), precisa nelle prime righe introduttive di essersi mossa “nello svolgimento delle proprie prerogative di controllo e vigilanza delle societa? professionistiche”. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Ora, in disparte il fatto che la Co.Vi.So.C. e? organo che, ai sensi dell’art. 20, comma 2, dello Statuto CONI, assume specifica funzione pubblicistica posto che identica “natura [pubblicistica] va riconosciuta alle attivita? [anche di controllo] svolte al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici” (Cassazione penale 29.5.2013, n. 28164), e in disparte la circostanza che per tale via i relativi atti – ovviamente per le parti non aventi carattere valutativo ma di attestazione delle attivita? svolte – devono dirsi assistiti da fede privilegiata, resta assorbente il fatto che la citata affermazione della Co.Vi.So.C. non appare in se? contestata dai reclamanti incidentali. Co.Vi.So.C. ha agito di propria iniziativa “[prendendo] atto di taluni fenomeni potenzialmente idonei ad incidere sui fondamentali dei bilanci delle societa? sportive professionistiche (e quindi mediatamente sull’equilibrio economico e finanziario delle stesse) che si ritiene opportuno segnalare a codesta Procura Federale per gli approfondimenti che si intenderanno se del caso esperire”. Cio? che quindi i reclamanti non affrontano e? che la nota Co.Vi.So.C. costituisce atto tipico di proposta di avvio di indagine ai sensi dell’art. 80, comma 3, Noif, ed e? solo da tale istante che – rispetto alle operazioni indicate dal detto ente di controllo nella propria comunicazione poi riversate nel deferimento – deve calcolarsi un qualunque termine di iscrizione della notizia dell’illecito (individuata dalla Co.Vi.So.C.). Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte “la previsione di una decadenza dall’azione della Procura in caso di ritardata iscrizione [della notizia dell’illecito] e? estranea alle finalita? della normativa codicistica [contenuta nel CGS]” (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/CFA/2021-2022). Ne? vi e? spazio per procedere ad una retrodatazione dei termini al fine di produrre la citata decadenza. Ipotesi questa che non trova riscontro nel codice sportivo, fermo comunque che, in caso di superamento del termine dell’indagine, l’art. 119, comma 6, CGS prevede, quale espressa conseguenza la sola inutilizzabilita? degli atti e non piuttosto l’improcedibilita? dell’azione. Del resto – e tale considerazione assume ulteriore carattere dirimente – una simile decadenza e? esclusa anche dalla giurisprudenza ordinaria formatasi sull’art. 335 c.p.p., a mente della quale “ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona, pur se abnormi, sono privi di conseguenze [sulla validita? del processo] fermi restando gli eventuali profili di responsabilita? disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l’iscrizione” (cosi? Cassazione SS. UU., n. 40538 del 24.09.2009 con successiva conforme Cassazione Sez. 6, n. 4844 del 14.11.2018; e nello stesso senso da ultimo Cassazione civile SS. UU. 12.04.2021, n.9548). Il punto qui decisivo e? allora che lo stesso art. 119, comma 6, CGS, citato dai reclamanti incidentali quale norma da applicare al caso concreto, afferma che “possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorita? giudiziarie dello Stato”. Esattamente come nel caso che qui occupa, divenendo pertanto ininfluente – e carente di interesse – il reclamo incidentale proposto. Ove pure si accedesse ad una qualche passata limitazione della “vecchia” documentazione d’indagine, il nuovo quadro fattuale derivante dalla documentazione e dalle evidenze trasmesse dalla Procura della Repubblica resterebbe comunque utilizzabile. Ed e? sulla documentazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Torino (al pari di quella di derivazione Consob) che questa Corte federale e? chiamata a pronunciarsi. Tanto meno puo? porsi, sul punto, un qualunque dubbio di nullita? o violazione dei principi del giusto processo (ex art. 44 CGS) e delle prerogative di difesa, posto che la fonte del quadro fattuale del quale si discute e? per certo interamente rappresentata dalla Procura della Repubblica di Torino (cui si collega il procedimento Consob) e posto che dei relativi atti e documenti, utilizzabili in ogni tempo (art. 119, comma 6, CGS), le parti hanno avuto esatta e compiuta notizia nei termini consentiti dal ricorso di revocazione. Premesso allora che l’atto di deferimento (e il successivo ricorso per revocazione) non risultano in alcuna parte perplessi nel contenuto, contenendo una chiara e completa contestazione delle condotte ascritte, poco calzante e? il richiamo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, n. 76 del 6.7.2017 (richiamo in particolare contenuto nella difesa della FC Juventus S.p.A.). In tale decisione, invero, si affermava il condivisibile, ma del tutto diverso, principio per cui “non risulta condivisibile l’iter logico ed argomentativo seguito dalla Corte di Appello Federale che, dopo aver ribadito il suo convincimento circa l’individuazione del soggetto risultato unico autore dell’illecito sportivo, ha ritenuto di poter egualmente sanzionare il [deferito], in relazione alla realizzazione dell’illecito, sulla base della sua partecipazione al fatto non piu? realizzata con la contestata condotta attiva (in concorso con altri) ma realizzata con una condotta omissiva e quindi sulla base di una diversa qualificazione dei fatti e della contestazione disciplinare [ovvero non aver denunciato]”. Per tale via, dunque, si contestava la mancata chiarezza del deferimento rispetto alla norma contestata e alle conseguenze che ne aveva tratto il giudice sportivo. Ma nel caso che qui occupa una tale assenza di chiarezza non sussiste. Tanto meno rispetto al quadro probatorio riveniente dagli atti della Procura della Repubblica di Torino e dalla stessa Consob. Ciascuna parte, dunque, ha potuto conoscere la provenienza degli atti dei quali discutere e ha potuto esprimere le proprie piene prerogative difensionali, non sussistendo invece alcuna menomazione. comportamento ha costantemente alterato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, essendo emersi episodi di oggettiva opacita? rispetto alla natura coeva e permutativa delle operazioni di scambio, cosi? come episodi di mancata comunicazione di carteggi ritenuti dalla stessa FC Juventus S.p.A. rilevanti per la determinazione dei corretti valori delle operazioni compiute o addirittura episodi di modificazione delle fatturazioni al fine di non far emergere i fenomeni integralmente compensativi delle operazioni condotte; (f) lo stesso necessario intervento della Consob a fini di enforcement dell’informazione contabile (con una delibera Consob che non risulta impugnata dalla FC Juventus S.p.A.), misura quest’ultima che, benche? non impugnatoria dei bilanci della FC Juventus S.p.A., ha particolare valenza di comunicazione al pubblico del comportamento corretto (invece inadempiuto) che l’emittente avrebbe dovuto avere. Tutte queste considerazioni portano dunque ad una sanzione che deve essere proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne e? conseguita tentando di rimediare ad una tale alterazione, cosi? come deve essere proporzionata al mancato rispetto dei principi di corretta gestione che lo stesso Statuto della Figc impone quale clausola di carattere generale in capo alle societa? sportive (art. 19). Discorso diverso deve svolgersi per gli altri deferiti. Va anzitutto premesso che nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle societa? UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di piu? bilanci. Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali societa?. Quanto alla UC Sampdoria, l’unica intercettazione di rilievo risulta essere quella contenente un riferimento riguardante l’operazione Audero-Peeters-Mule? conclusa appunto tra la FC Juventus S.p.A. e la UC Sampdoria. Alla detta intercettazione, che sembra riferirsi alla predetta operazione, puo? aggiungersi una mail inviata in data 27.1.2019 dall’avv. Romei (UC Sampdoria) a Cherubini (FC Juventus S.p.A.) nella quale il primo scrive: “Peeters: cessione alla Juve e prestito alla Samp. Ricordo che abbiamo due ipotesi: 2,5 + 1,5 + 50% oltre i due milioni”; 3 + 1 bonus + 50% oltre i due milioni”; anche fare a meta? strada”. Su Audero mi sembra che sia tutto ok. Prestito con obbligo (16+4)”. Si tratta pero? di una sola operazione, certamente sospetta (come aveva correttamente evidenziato la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, qui revocata), ma per la quale non puo? raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceita? e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo cosi? impostato il proprio deferimento la Procura federale. Quanto alle societa? Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione, a sostegno della tesi accusatoria, le contestazioni della Consob. Dette contestazioni, pero?, si riferiscono (se osservate dal lato “opposto” alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni. Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre societa? diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per societa? e senza alcuna reiterazione nell’arco di piu? esercizi. Nessuno puo? dubitare che le operazioni in esame scontino, guardandole dal lato della FC Juventus S.p.A., lo stesso vizio che sopra si e? commentato per gli scambi compiuti dalla medesima FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volonta? di eseguirle come scambio basandosi, nel caso delle societa? appartenenti alla Figc, sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati societa? di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato). Ma, come e? stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna. Non puo? esservi alcuna sistematicita? da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate societa?, non e? rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale. Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le societa? italiane non quotate. Ma, allora, il sospetto che eventualmente puo? inferirsi con riguardo alle suddette societa? non e? sufficiente a determinare una condanna. Tanto piu? in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra societa? diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano piu? citati nel ricorso per revocazione, ne? ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione. Infine, poco o nulla e? provato dalla Procura federale con riguardo alle societa? FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, societa? sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale societa? e in forma oggettivamente generica (senza cioe? alcuna indicazione di giocatori specifici). Questa Corte, dunque, per i deferiti diversi dalla FC Juventus S.p.A. (rispetto alla quale valgono invece tutte le considerazioni gia? svolte e valgono le risultanze della duplice indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Consob), si e? dovuta confrontare con la struttura della domanda contenuta nel deferimento, non potendo la Corte stessa sostituire una eventuale auto- sufficienza di singole violazioni rispetto invece alla richiesta di riconoscimento di una sistematica violazione dell’art. 4 e 31 CGS, e per piu? esercizi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 71/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 18/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 103/2020-2021). E soprattutto non potendo la Corte – come gia? si e? segnalato – superare l’assenza, dal lato delle societa? UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, di evidenze documentali in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata. Per tale ragione, non sussistono ragioni sufficienti per sanzionare tali societa?. P.Q.M. Dichiara ammissibile il ricorso per revocazione e pertanto revoca la pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27.05.2022 di questa Corte federale d’appello e, per l’effetto, dispone quanto segue: 1 – Respinge i reclami incidentali. 2 – Accoglie in parte il reclamo della Procura federale avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – sezione disciplinare del 22.04.2022 irrogando le seguenti sanzioni: a. Fabio Paratici: inibizione temporanea di mesi 30 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; b. Federico Cherubini: inibizione temporanea di mesi 16 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; c. Andrea Agnelli: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d. Pavel Nedved: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; e. Enrico Vellano: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; f. Paolo Garimberti: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g. Assia Grazioli Venier: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h. Maurizio Arrivabene: inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; i. Caitlin Mary Hughes: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; l. Daniela Marilungo: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO m. Francesco Roncaglio: inibizione temporanea di mesi 8 a svolgere attivita? in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; n. F.C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. 3 – Respinge per il resto il reclamo della Procura federale. Dispone la comunicazione alle parti con PEC. GLI ESTENSORI Domenico Luca Scordino Alberto Falini Depositato IL SEGRETARIO Fabio Pesce IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

Lazio, 29 agosto 1998 la prima Supercoppa Italiana: il ricordo della società
Lazio, nuova partnership per il club biancoceleste fino al 2024 - IL COMUNICATO